Cass. civ. n. 28330 del 29 settembre 2022

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo, al lavoratore non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso che, per sua natura, presuppone la validità del rapporto e, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dagli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., la possibilità della sua continuazione oltre il periodo di recesso.