Cass. civ. n. 37291 del 29 ottobre 2021
Testo massima n. 1
In materia di trasferimento d'azienda, il collegamento societario esistente tra cedente e cessionario non è ostativo all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. in quanto non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale