Cass. civ. n. 7469 del 20 marzo 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Annullabilità del contratto per incapacità della parte - Proposizione dell'eccezione per la prima volta in appello – Ammissibilità – Fattispecie.
La parte convenuta per l'esecuzione del contratto può far valere, in via di eccezione e anche per la prima volta in appello, il vizio di incapacità del contraente determinante l'annullabilità del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione in appello, per la prima volta, dell'eccezione di incapacità del tutore per mancata autorizzazione dell'atto dispositivo da parte del giudice tutelare).
Massime precedenti
Precedenti: Cass. civ. n. 11182 del 2002
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1441 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2