Cass. civ. n. 7469 del 20 marzo 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Annullabilità del contratto per incapacità della parte - Proposizione dell'eccezione per la prima volta in appello – Ammissibilità – Fattispecie.


La parte convenuta per l'esecuzione del contratto può far valere, in via di eccezione e anche per la prima volta in appello, il vizio di incapacità del contraente determinante l'annullabilità del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione in appello, per la prima volta, dell'eccezione di incapacità del tutore per mancata autorizzazione dell'atto dispositivo da parte del giudice tutelare).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11182 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1441 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2