14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3146 del 25 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano appaltati ad un terzo, risponde dei gravi difetti [ art. 1669 c.c. ] — quali devono ritenersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione di esse, come nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica — nei confronti degli acquirenti, indipendentemente dall’identificazione del contratto con essi intercorso, a titolo di responsabilità extracontrattuale, essendo la relativa disciplina di ordine pubblico, ovvero nei confronti dell’amministratore del condominio — legittimato ad agire perché tale azione configura un atto conservativo e perciò rientra nei suoi poteri — se tali difetti sono riscontrati sulle parti comuni.
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