14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3338 del 7 aprile 1999
Testo massima n. 1
La previsione dell’art. 1669 c.c. concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 c.c. Peraltro, l’esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l’applicabilità della norma generale di cui all’art. 2043 c.c., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1669 c.c. [ nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che la società attrice, non essendo legittimata ad esperire l’azione ex art. 1669 c.c., non poteva del pari avvalersi dell’azione ex art. 2043 c.c. ].
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