Cass. pen. n. 3276 del 11 gennaio 2023
Testo massima n. 1
Ai fini dell'accertamento dell'imputabilità del minore, l'indagine sulla sua personalità non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448D.P.R. 22/09/1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportate all'età del predetto.