14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6814 del 18 maggio 2001
Testo massima n. 1
La necessità dell’autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per la rimozione, dall’immobile ove sono allocati, di beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, non esclude l’interesse ad agire del locatore del medesimo per ottenerne il rilascio alla scadenza della locazione, incidendo la mancanza di tale autorizzazione soltanto sull’eseguibilità del relativo provvedimento, non precluso da alcun vincolo di destinazione dell’immobile all’uso esclusivo del conduttore al fine di garantire la continuazione dell’esercizio della connessa attività culturale, salva l’applicabilità della disciplina degli artt. 1592 e 1593 c.c. se i suddetti beni costituiscono, anche per il loro vincolo di destinazione volto a preservarne il valore storico e di civiltà, addizioni inseparabili dall’immobile.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]