Cass. civ. n. 8863 del 31 marzo 2021

Testo massima n. 1


In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.

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