Cass. civ. n. 20292 del 23 giugno 2022
Testo massima n. 1
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto.