14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17861 del 22 agosto 2007
Testo massima n. 1
In tema di locazione, nel sistema normativo delineato dall’art. 1592 c.c., la riconsegna della cosa da parte del locatario non va intesa quale condizione di proponibilità della domanda di indennità per i miglioramenti ma quale presupposto per un provvedimento favorevole o sfavorevole sulla domanda stessa, vale a dire per una pronuncia nel merito.
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Testo massima n. 2
Nel caso in cui il conduttore chieda in via autonoma o in via riconvenzionale l’indennità di cui all’art. 1592 c.c., il consenso del locatore ai miglioramenti costituisce un fatto costitutivo del diritto fatto valere, quale conditio sine qua non per la proposizione e l’accoglimento della relativa domanda, per cui incombe al conduttore stesso l’onere di provare ex art. 2967 c.c. la sussistenza nella fattispecie del detto consenso.
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