Cass. civ. n. 8711 del 4 aprile 2017
Testo massima n. 1
L'obbligo di fedeltà a carico del prestatore di lavoro, sancito dall'art. 2015 c.c. e da integrarsi con i generali doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, determina per il lavoratore l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che contrasti con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, o che crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha individuato la lesione dell'obbligo di fedeltà nella condotta del dipendente che aveva assunto l'incarico di consulente tecnico di parte, per conto di soggetti terzi, in dichiarato conflitto di interessi con il datore di lavoro).