14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14812 del 4 giugno 2008
Testo massima n. 1
Le violazioni delle prescrizioni dettate, in base alla legge n. 64 del 1974 [ ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001 ], per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’art. 1669 c.c., incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative anzidette, in quanto recanti delle presunzioni assolute, una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]