Cass. pen. n. 26848 del 1 giugno 2022
Testo massima n. 1
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, detenzione domiciliare), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione, in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva.