14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9698 del 28 settembre 1998
Testo massima n. 1
In tema di locazione abitativa, il conduttore in ritardo nella riconsegna dell’immobile è tenuto a norma dell’art. 1591 c.c. dalla data di cessazione legale del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento — e pertanto, qualora questo danno sia stato determinato con apposita clausola penale, a corrispondere l’ammontare di detta penale — ancorché il ritardo sia dipeso da vicende dilatorie dovute a termini fissati in sentenza per la esecuzione e graduazione dello sfratto o a proroghe e sospensioni ex lege dello stesso, perché trattandosi di termini apposti alla esecuzione forzata e non all’adempimento, non fanno venir meno la mora e così la responsabilità del conduttore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]