14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14624 del 30 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c. va provato in concreto dal locatore «secondo le regole ordinarie» [ così la sent. n. 482 del 2000 della Corte Cost. ], rientrando quindi fra i mezzi di prova consentiti anche la prova per presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall’art. 2729, primo comma, c.c., e consentano di ritenere dimostrato il fatto ignoto, con l’ulteriore specificazione che le presunzioni sono da considerare gravi, precise e concordanti sia quando il fatto da provare segue a quelli noti in modo necessario, secondo logica, sia quando ne derivi nella normalità dei casi, cioè secondo quanto in genere suole accadere.
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