Cass. pen. n. 9463 del 9 febbraio 2023

Testo massima n. 1


Ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che disponga dei mezzi necessari a sollecitare gli interventi strumentali all'impedimento dell'evento dannoso

Normativa correlata