Cass. civ. n. 5423 del 18 febbraio 2022

Testo massima n. 1


In tema di contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già esistente al momento della stipula del contratto.

Normativa correlata