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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15621 del 7 novembre 2002

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15621 del 7 novembre 2002

Testo massima n. 1

In tema di locazione di immobili urbani, la dichiarazione di incostituzionalità in parte qua dell’art. 6 della legge n. 431 del 1998, — che, interpretando autenticamente la norma di cui all’art.l bis della legge n. 61 del 1989 [ a mente della quale, dichiarata la cessazione della locazione, il conduttore, per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione dello sfratto, era tenuto a corrispondere una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto al momento della cessazione del contratto maggiorato del quinto, oltre aggiornamenti Istat ], sanciva, durante i periodi di sospensione delle esecuzioni degli sfratti, l’obbligo del conduttore di corrispondere la somma di cui al citato art. 1 bis, e non altra diversa, per tutto il periodo effettivo di sospensione [ e, dunque, fino all’effettivo rilascio, e non soltanto limitatamente al periodo di sospensione ope legis, a prescindere dall’eventuale maggior danno sofferto dal locatore ] — comporta che, a tutt’oggi, il sistema normativo vigente in tema di quantificazione legale del danno subito dal locatore per il periodo intercorrente tra la data della sentenza di rilascio dell’immobile e quella dell’effettiva riappropriazione del bene risulta così delineato: l ] la quantificazione legale del danno che il conduttore è comunque tenuto a corrispondere al locatore ai sensi dell’art. 1591 c.c. è quella determinata con la prevista maggiorazione del canone nella misura del quinto oltre aggiornamenti ed oneri accessori; 2 ] detto importo è astrattamente dovuto per tutto il periodo di sospensione delle esecuzioni e sino all’effettivo rilascio; 3 ]per il periodo sino al termine della sospensione ope legis delle esecuzioni [ o per quello giudizialmente fissato per il rilascio, ex art. 56 legge n. 392 del 1978 ], la corresponsione dell’ultimo canone così maggiorato esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ex art. 1591 seconda parte c.c., pur in costanza di prova dell’esistenza di un più grave pregiudizio fornita dal locatore; 4 ] per il periodo intercorrente tra la scadenza della sospensione ope legis e la data dell’effettivo rilascio, il locatore [ giusta sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 2000 ], ove ne abbia offerto la prova, può pretendere il risarcimento del maggior danno subito, rispetto a quello quantificato ex lege ex art. 1 bis legge n. 61 del 1989.

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