Cass. civ. n. 4357 del 10 febbraio 2022

Testo massima n. 1


In tema di sospensione dell'assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 c.c., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale) - con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata del caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima - ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima.

Testo massima n. 2


In tema di assicurazione, l'accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto.

Testo massima n. 3


In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi.