Cass. civ. n. 36057 del 23 novembre 2021
Testo massima n. 1
L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.