Cass. pen. n. 4800 del 1 febbraio 2022
Testo massima n. 1
Il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa.