14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4484 del 25 febbraio 2009
Testo massima n. 1
Il conduttore rimasto nella detenzione dell’immobile dopo la cessazione del contratto [ nella specie, accertata giudizialmente ] è tenuto al pagamento, da tale momento, dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all’effettivo rilascio dell’immobile, deve essere effettuata in base all’art. 1 bis del d.l. n. 551 del 1988 [ convertito, con modif., dalla legge n. 61 del 1989 ], senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto [ ormai conclusosi ] a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone.
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