Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 14646 del 27 giugno 2014
Testo massima n. 1
Sebbene lo spedizioniere doganale, di cui all'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 43, si differenzi dalla figura disciplinata all'art. 1737 cod. civ., avendo diretta rappresentanza in dogana del proprietario della merce, al contratto di spedizione doganale si applica comunque l'art. 1739, terzo comma, cod. civ., secondo cui i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente. Ne deriva che legittimato alla ripetizione dei corrispettivi indebitamente versati per operazioni compiute fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori circuito doganale non è lo spedizioniere doganale ma l'operatore commerciale rappresentato, cui è legalmente riferibile il pagamento.