14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7546 del 23 maggio 2002
Testo massima n. 1
Deve ritenersi nuova la domanda introdotta nel corso del giudizio di primo grado diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta ai sensi dell’art. 1591 c.c. al risarcimento dei maggiori danni, rispetto ai canoni dovuti, per la mancata restituzione dell’immobile alla scadenza del contratto. Non costituisce, invece, novità ma solo modifica della domanda originaria, ammessa ai sensi degli artt. 420 e 414 c.p.c., l’ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta [ canoni dovuti fino al momento dell’atto introduttivo del giudizio ], consistente nella richiesta di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, in quanto i termini della contestazione rimangono inalterati.
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Testo massima n. 2
La responsabilità del conduttore a norma dell’art. 1591 c.c. per ritardata restituzione dell’immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall’art. 1218 c.c., deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione e non anche il dolo o la colpa grave del conduttore, mentre è questi che, per esimersi da responsabilità, è tenuto a provare che il ritardo non è a lui imputabile. Quanto poi, alla conseguente liquidazione, mentre l’esistenza di tale danno è presunta legalmente in misura forfettariamente determinata in una somma pari ai canoni dovuti per la mancata disponibilità del bene dovuto in restituzione, per la parte eccedente [ c.d. maggior danno ] il locatore è tenuto a fornire la prova della lesione del suo patrimonio consistente nel non aver potuto dare in locazione per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose.
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