Cass. civ. n. 5434 del 26 febbraio 2021
Testo massima n. 1
La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (La S.C. ha confermato il principio in giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera).