14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9549 del 22 aprile 2010
Testo massima n. 1
La responsabilità del conduttore per i danni cagionati dalla ritardata restituzione dell’immobile [ art. 1591 c.c. ] è di natura contrattuale, con la conseguenza che, ai fini dell’accertamento della stessa, il locatore è tenuto anzitutto a fornire la prova dell’esistenza tra le parti di un contratto di locazione e, ove si tratti di rapporto locatizio tra un privato e la P.A. conduttrice, nell’esercizio della sua attività “iure privatorum”, la prova anzidetta deve riguardare, in ragione della qualità del conduttore, un contratto rivestente necessariamente la forma scritta “ad substantiam”.
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