14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2739 del 10 marzo 2000
Testo massima n. 1
Il Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali [ Fasdac ] è un’associazione «di secondo livello» rispetto alle associazioni rappresentative della categoria [ Fendac, Confcommercio, Confetra ], sl che, ai singoli beneficiari delle prestazioni erogate, non può in alcun modo riconoscersi la qualità di «associato». Ne consegue che l’associato stesso non può legittimamente invocare l’applicazione dell’art. 24, terzo comma, c.c. — in tema di esclusione degli associati dall’associazione di cui essi fanno parte — per valutare la legittimità di una delibera di esclusione adottata nei suoi confronti dall’ente.
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