14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10560 del 19 luglio 2002
Testo massima n. 1
Il canone dovuto dal conduttore inadempiente per il periodo di ritardata restituzione dell’immobile locato, ai sensi dell’art. 1591 c.c., deve essere rapportato, in regime di equo canone, a quello fissato in modo cogente dalla legge, e quindi tenendo conto degli adeguamenti annuali Istat, nella misura stabilita dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ancorché il locatore non ne abbia fatto richiesta con le modalità previste dall’art. 24 della stessa legge.
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Testo massima n. 2
In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, l’art. 1591 c.c., non derogato da alcuna norma speciale, trova applicazione sin dalla data della scadenza legale o convenzionale del contratto, sicché da tale data il conduttore va considerato in mora ove non restituisca l’immobile locato, con conseguente obbligo di risarcire il danno; né la mora è esclusa ove la data di rilascio dell’immobile venga fissata dal giudice, ai sensi dell’art. 56 della legge n. 392 del 1978, in epoca successiva alla data di scadenza del contratto o venga prorogato lo sfratto in base alle leggi speciali di graduazione.
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