14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16110 del 9 luglio 2009
Posted at 16:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
La costituzione in mora del conduttore – necessaria [ art. 1219 c.c. ] per gli obblighi risarcitori previsti dall’art. 1591 c.c. – si determina, sia nel caso di risoluzione giudiziale del contratto [ art. 1458, primo comma c.c. ], sia nel caso di risoluzione di diritto [ artt. 1456 e 1457 c.c. ], dalla data di proposizione della domanda, e non da quella del suo accoglimento, per il principio secondo il quale la durata del processo non può danneggiare l’attore.
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