14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11373 del 11 maggio 2010
Testo massima n. 1
Gli eredi del conduttore, i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, l’immobile locato al loro dante causa, nonostante l’intervenuta convalida della licenza per finita locazione a quest’ultimo intimata, sono tenuti al pagamento, dal momento di detto decesso, dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 c.c., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all’effettivo rilascio dell’immobile, deve essere effettuata in base all’art. 1 bis del d.l. 31 dicembre 1988, n. 551 [ convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 ], senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto [ ormai conclusosi ] a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone.
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