Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11373 del 11 maggio 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11373 del 11 maggio 2010

Testo massima n. 1

Gli eredi del conduttore, i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, l’immobile locato al loro dante causa, nonostante l’intervenuta convalida della licenza per finita locazione a quest’ultimo intimata, sono tenuti al pagamento, dal momento di detto decesso, dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 c.c., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all’effettivo rilascio dell’immobile, deve essere effettuata in base all’art. 1 bis del d.l. 31 dicembre 1988, n. 551 [ convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 ], senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto [ ormai conclusosi ] a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze