14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6554 del 11 maggio 2001
Testo massima n. 1
Il creditore — già associato — viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall’art. 38 c.c. per chi contratta con un’associazione non riconosciuta; ne consegue che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
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Testo massima n. 2
Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell’associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute dall’art. 24 c.c., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l’adozione di particolari forme. [ Nella specie l’avvenuta manifestazione di recesso, espressa verbalmente, dall’associato e solo successivamente formalizzata con lettera raccomandata, risultava da una dichiarazione scritta rilasciata all’interessato dal presidente dell’associazione non riconosciuta anteriormente al ricevimento della raccomandata, dichiarazione nella quale era menzionata la qualità di «socio uscente a tutti gli effetti» ].
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