Cass. civ. n. 26627 del 18 ottobre 2019
Testo massima n. 1
L'acquirente di un immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'"actio negatoria servitutis", quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt. 1484 e 1489 c.c. che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore o per quantità o per qualità a quella venduta.