Cass. civ. n. 7024 del 12 marzo 2019
Testo massima n. 1
L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell'acquirente della piena proprietà di un bene, avendo riconosciuto la contitolarità della proprietà del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).