14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7412 del 5 luglio 1991
Testo massima n. 1
L’obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell’utilizzazione della cosa locata implica quello di un uso che non alteri lo stato della cosa sotto i profili strutturali, tipologico, di destinazione o funzionale e di decoro ed esclude, in particolare, che la disposizione dell’art. 1590 c.c., che pone a carico del conduttore l’obbligo di restituire la cosa locata nello stato in cui l’ha ricevuta, attribuisca al conduttore la facoltà di modificare lo stato della cosa nel corso del rapporto. Conseguentemente qualora alteri, sia pure in parte, lo stato della cosa, il conduttore viola un’obbligazione principale, e, cioè, di rilevante interesse, posta a suo carico dalla legge, il cui inadempimento può anche giustificare la risoluzione del contratto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]