Cass. civ. n. 24698 del 5 novembre 2020

Testo massima n. 1


La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale, non un contratto sinallagmatico, e ad essa non si applica la disciplina prevista dall'art. 1461 c.c., il presupposto della quale è la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l'altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa e effetto dell'altra.

Normativa correlata