Cass. civ. n. 15442 del 3 giugno 2021
Testo massima n. 1
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.