Cass. civ. n. 15869 del 13 giugno 2019

Testo massima n. 1


In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo).

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