Cass. civ. n. 26113 del 19 dicembre 2016
Testo massima n. 1
Il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali può limitare la propria transazione alla quota gravante su colui che effettua la transazione, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui, ovvero può estenderla all'intera obbligazione ex art. 1305 c.c. e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne. E' questione di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) stabilire se i transigenti abbiano compiuto l'una o l'altra scelta.