Cass. civ. n. 13510 del 29 aprile 2022
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.