Cass. civ. n. 1947 del 25 gennaio 2018

Testo massima n. 1


Nel caso in cui il termine di adempimento dell'obbligazione sia stabilito, per esplicita volontà delle parti o per presunzione legale ex art. 1184 c.c., a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta.