Cass. civ. n. 20902 del 30 settembre 2020
Testo massima n. 1
Difetta della legittimazione passiva il soggetto convenuto in giudizio per la dichiarazione del diritto di servitù di passaggio sul suo terreno, acquisito per usucapione, il quale abbia alienato il proprio fondo prima di aver ricevuto la notifica della citazione in giudizio, pur richiesta dalla controparte prima dell'alienazione del terreno, posto che nei suoi confronti il procedimento notificatorio si perfeziona al momento in cui l'atto è stato da lui ricevuto.