Cass. civ. n. 13431 del 8 giugno 2007
Testo massima n. 1
Nel caso in cui contro l'appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per l'ipotesi in cui l'opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma venga formulata una richiesta di pagamento, basata su un'autonoma previsione del capitolato generale dell'appalto lavori, per la riparazione di danni arrecati dai suoi dipendenti, trattandosi di un'ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., con il conseguente assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c.
Testo massima n. 2
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa. (Rigetta, App. Napoli, 26 febbraio 2002).