Cass. civ. n. 14273 del 24 maggio 2019

Testo massima n. 1


In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889,comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria.

Normativa correlata