Cass. civ. n. 6682 del 23 maggio 2000
Testo massima n. 1
In tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, l'art. 1667 c.c. (applicabile, in parte qua, anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.), equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra. .
Testo massima n. 2
Dal fatto dannoso cagionato dall'appaltatore ex art. 1669 c.c. scaturisce un debito di valore, da liquidarsi con riguardo al potere di acquisto della moneta al momento della decisione, anche qualora esso venga rapportato all'importo delle spese occorse per riparazioni effettuate dal committente che ha subito il pregiudizio.