Cass. civ. n. 9364 del 21 maggio 2020
Testo massima n. 1
La data rappresenta un elemento essenziale del testamento olografo e deve comprendere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. L'eventuale carenza comporta l'annullamento del testamento olografo con effetti retroattivi. L'annullamento travolge l'accettazione del chiamato ex asse in base al testamento, determinando ab origine la delazione in favore del successibile ex lege, mentre nei confronti dei terzi si applica la regola di cui all'art. 534 c.c., in base alla quale restano salvi i diritti acquistati a titolo oneroso, dall'erede apparente, da parte di terzi che provino di avere contrattato in buona fede.
Testo massima n. 2
La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo.
Testo massima n. 3
In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.