Cass. civ. n. 4456 del 14 febbraio 2019
Testo massima n. 1
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza; nè deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.