Cass. civ. n. 7261 del 19 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Ordine di rinnovazione della notifica disposto in assenza dei presupposti - Nullità dell'ordinanza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.


L'ordinanza con la quale il giudice, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo della valida instaurazione del contraddittorio è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l'effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l'onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, pur riconoscendo che la regolarità della prima notificazione dell'appello, eseguita presso la cancelleria quale domicilio eletto, aveva ritenuto comunque tempestivo l'appello incidentale proposto successivamente all'ordine di rinnovo della notificazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27527 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2