14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1756 del 18 maggio 1976
Testo massima n. 1
È giuridicamente inesistente l’organo collegiale di amministrazione di persone giuridiche [ e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni ] allorché la composizione di esso non sia conforme per il numero dei membri alle prescrizioni legislative e statutarie, per non essere stata detta composizione integrata [ dagli amministratori rimasti in carica ] con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale; di conseguenza gli atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell’ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall’organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili né ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti.
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