Cass. civ. n. 26890 del 13 settembre 2022
Testo massima n. 1
L'assegno di separazione, presupponendo la permanenza del vincolo coniugale, richiede la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ciò posto, i "redditi adeguati", ai quali va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale.
Testo massima n. 2
I "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.