Cass. civ. n. 31358 del 2 dicembre 2019
Testo massima n. 1
Nel giudizio di divorzio, la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici connessi: onde l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e ancora non passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa.